Governance del PNRR

Il provvedimento in parola è diviso in due parti. La prima è dedicata all’articolazione del PNRR, con assegnazione delle competenze alla Presidenza del Consiglio e alla Cabina di Regia (che viene costituita) e con espressa previsione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli organi amministrativi periferici. Nella seconda parte vengono toccati gli strumenti per gli investimenti e snellite le procedure che regolano i rapporti con la P.A.

Molti provvedimenti toccano le materie più importanti che possano dare impulso economico: dal superbonus 110% all’efficientamento energetico, fonti rinnovabili, potenziamento del sistema di scambio informazioni tra banche dati. Risultano toccate significativamente le procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale strategica (VAS).

Di rilievo la riduzione a 12 mesi per i provvedimenti di autotutela, in precedenze il termine era 18 mesi. Molto interessante anche l’intervento sul silenzio assenso, che viene fortemente potenziato.

Arriviamo all’argomento che più interessa questa rubrica, vale a dire gli appalti pubblici.

Partiamo dall’annosa questione del limite al subappalto, che da anni ci vede protagonisti di numerose segnalazioni degli organi comunitari. Giova segnalare a tal riguardo anche l’intervento dell’ANAC.

In tal senso è stato prorogato e ampliato il regime temporaneo – in precedenza valido fino al 31/12/2021 – adottato dal Decreto “sblocca cantieri” convertito in legge il 14 giungo 2019. Adesso il limite è temporaneamente elevato al 50% con specifiche condizioni. Passi avanti importanti, ma sarebbe auspicabile un intervento più stabile e organico per evitare la continua diatriba che scaturisce tra i diversi ordinamenti.

Il Decreto Semplificazioni del 2020 aveva previsto una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021.

L’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 in esame, oltre a prorogare il tutto sino al 30 giugno 2023, prevede:

a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. Senza consultazione di più operatori economici in linea con l’art. 30 del Codice;

b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a quelli del punto precedente fino a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del code dei contratti pubblici.

Si segnalano anche modifiche all’appalto integrato, tra cui la proroga al 30 giugno 2023, della sospensione a titolo sperimentale dell’art. 59, del Codice che ne vietava l’utilizzo.

In riferimento agli interventi pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’art. 48 del D.L. n. 77/2021 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, di cui all’art. 63 del codice degli appalti, per i settori ordinari, e alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all’art. 125 del medesimo codice per i settori speciali, con le circostanze in esso previste, quando può risultare compromessa la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Di rilevante interesse la circostanza che vede inserita una disposizione processuale secondo cui, in caso di impugnativa degli atti – inerenti tali procedure di affidamento di competenza statale, o finanziati per almeno il 50% dallo Stato, con valore pari o superiore ai 100 milioni, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo che potrebbe costituire una significativa tutela del “preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”.

Prevista anche una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Le stazioni appaltanti potranno prevedere, nelle procedure, specifiche clausole orientate a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

Questa è in sintesi la versione del contenuto del DL che dovrà passare al vaglio del Parlamento.

Per quanto risulti apprezzabile il tentativo di dare organicità all’intervento, il quadro normativo appare purtroppo sempre più frastagliato. La spinta dell’emergenza pandemica, con le decretazioni d’urgenza adottate, è stata sostituita senza soluzione di continuità dalla necessità di realizzare in tempi stretti i progetti finanziati dal PNRR.

Questo ricorso ormai “normale” ad un concetto di intervento legislativo speciale – o d’urgenza – tende a spostare il contesto ordinamentale fuori dalla disciplina codicistica, con tutte le immaginabili conseguenze.

Le difficoltà di orientamento che si vanno a registrare risultano essere oggettivamente penalizzanti per gli operatori. Se poi consideriamo quanto, inevitabilmente, si andrà ad aggiungere per via giurisprudenziale a seguito dei ricorsi alla Giustizia Amministrativa, il quadro che si va delineando è assolutamente preoccupante.

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