A partire dal corrente mese di novembre si è chiusa la rivoluzione copernicana nel subappalto che ci ha allineato al resto d’Europa. Con dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis”) sono state predisposte notevoli modifiche all’articolo 105 del Codice dei contratti .
Come disposto dal comma 2 dell’articolo in parola, vengono eliminati i limiti quantitativi al subappalto. Questo a seguito dell’introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l’istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante in ragione della loro specificità e sulla base delle valutazioni dalla stessa svolte.
Questo meccanismo si dovrà sovrapporre nuovo sistema per verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili. Infatti, sempre dal primo novembre, è obbligatoria la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. Tale adempimento corrisponde allo scopo di verificare se il numero dichiarato degli operai che lavorano in ogni cantiere sia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto.
Quindi, di fatto viene eliminato ogni limite – generale o astratto – al subappalto. Ma viene adottato il nuovo sistema di controllo – a discrezione delle stazioni appaltanti – che per il singolo appalto potranno fare ricorso a tale istituto, con specifica motivazione. Stiamo parlando del DURC di congruità che sarà necessario per tutti i cantieri pubblici e privati del valore pari o superiore a 70 mila euro.
Non siamo di fronte ad una modifica del Durc così come lo conosciamo, bensì di una nuova certificazione che invece di certificare le regolarità contributiva, servirà per attestare la regolarità dell’incidenza di manodopera in relazione agli interventi da eseguire.
Tornando al subappalto, nella pratica la stazione appaltante interessata – previa motivazione adeguata – potrà indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario.
Nel caso in cui la stazione appaltante nulla indichi in merito alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, il subappalto dovrà intendersi libero e senza limitazioni se non quella riconducibile al Durc di congruità.
Ovviamente restano confermati gli obblighi in ordine alla incedibilità del contratto, per gli standard qualitativi, oneri di sicurezza (non assoggettabili a ribasso) e tutto quanto già previsto dal codice dei contratti in tema di subappalto.
Possiamo considerare questa svolta un passo avanti rispetto alle continue discrepanze con i vertici UE che da anni hanno elevato numerosi rilievi all’Italia – nella qualità di Stato membro – per il mancato adeguamento alle normative comunitarie che escludevano ogni limite al subappalto.
In definitiva si è fatto ricorso allo strumento del DURC di congruità per eliminare il tetto che con grande sforzo del Governo era stato elevato al 50%. Limite ben superiore al 30% che per anni ha segnato la percentuale ammissibile negli appalti pubblici. Adesso bisognerà testare questo strumento sul campo per verificarne i benefici.